la seguente legge: Art. 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare in favore degli enti gestori della formazione professionale i maggiori oneri ad essi derivanti dall'applicazione del CCNL degli operatori del settore per le attivita' ricomprese nei piani regionali 1 ottobre 1983 - 31 agosto 1984, fino alla concorrenza di L. 900.000.000.