la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La giunta regionale e' autorizzata ad erogare in favore degli enti
gestori della formazione  professionale  i  maggiori  oneri  ad  essi
derivanti  dall'applicazione del CCNL degli operatori del settore per
le attivita' ricomprese nei piani regionali  1  ottobre  1983  -  31
agosto 1984, fino alla concorrenza di L. 900.000.000.